Le pubbliche amministrazioni,
rappresentano i clienti "istituzionali" di
Arpa.
L'Art.
3 della L.R. 19/04795 n°44, stabilisce che "gli
Enti locali e le Aziende unità Sanitarie Locali,
per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale
e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza
si avvalgano di Arpa".
Il punto 2 del predetto art. 3, stabilisce inoltre che
"Arpa assicura agli enti locali e ai dipartimenti
di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie
Locali della Regione, attività di consulenza
e supporto tecnico scientifico e analitico sulla base
di apposite convenzioni e accordi di programma"
Il punto 6 dell'art. 3 L.R 44/95, stabilisce infine
che "L'Arpa e i Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Unità Sanitarie Locali, nelle materie
di rispettiva competenza, propongono, secondo le modalità
definite al successivo Art. 17, alle Amministrazioni
competenti le misure cautelari e di emergenza che si
rendono necessarie alla tutela dell'ambiente e della
salute". Con l'Accordo
di Programma fra Regione, Provincie, AUSL
e Arpa del dicembre 2001, si è data applicazione
al predetto art. 3 attraverso la precisa definizione
delle competenze di Arpa, suddivise in istituzionali
e facoltative. In relazione a queste norme le attività
di Arpa si esplicano attraverso:
- Controllo e prevenzione
- Consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico
- Proposte
In riferimento alle predette attività, nell'ottica
di una crescente collaborazione con tutta la P.A., vengono
di seguito riportati in modo dettagliato gli schemi
relativi alle predette attività: |