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Linee Guida Applicative del DM 381/98
Ministero dellAmbiente Ministero delle Comunicazioni Ministero della Sanità
"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana "
G.U. Serie Generale n. 257 del 3.11.98
Linee guida applicative
Roma, luglio/settembre 1999
Il presente documento è stato elaborato al fine di favorire una uniforme applicazione del
decreto del Ministero dellAmbiente 381/98 "Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana " dal
Gruppo di Lavoro Interministeriale di cui al Decreto del Ministero dellAmbiente 2
giugno 1997.
Il Gruppo di Lavoro è composto dai tre Sottosegretari delegati (firmatari del DM 381/98)
e da rappresentanti indicati dai ministeri e dagli istituti/agenzie ad essi collegati: per
il Ministero dellAmbiente (Monticelli, Clini, Damiani, Silvestrini, Tomaselli,
Urbani); per il Ministero della Sanità (Oleari, Grandolfo,Giuliani, Comba, Crescimanno,
Dottarelli); per il Ministero delle Comunicazioni (Guidarelli, Mattioli, Artemisio,
Micciarelli); per il Ministero dellIndustria (Rossoni, Cavanna, Focà, Minghetti).
La redazione della presente versione è stata curata dallAgenzia Nazionale per la
Protezione dellAmbiente.
Introduzione
Lopuscolo illustra la normativa italiana sui campi elettromagnetici provocati
dai sistemi operanti in alcuni intervalli di frequenza.
Viviamo ormai "immersi" in un invisibile, inodore, intoccabile ambiente
elettromagnetico, in parte minore naturale (emissioni del sole, magnetismo terrestre,
scariche atmosferiche) e in parte crescente artificiale (tralicci, antenne, ripetitori,
apparecchi domestici, telefoni cellulari).
La normativa in vigore regolamenta alcuni campi "artificiali": antenne e
ripetitori. Lenorme sviluppo dei dispositivi elettrici e, più recentemente, di
quelli elettronici ha posto una serie di quesiti sullinquinamento ambientale e suoi
riflessi sulla salute umana. Va infatti considerata sia la diffusione dei campi elettrici
(più facilmente schermabili, ma prodotti dalla rete anche se gli apparecchi sono spenti),
sia la diffusione dei campi magnetici (più difficilmente schermabili, correlati alle
correnti circolanti). Sono inoltre fortemente aumentati i livelli di esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici prodotti in particolare dagli impianti per le
telecomunicazioni.
Già molte indagini hanno mostrato effetti nocivi per la salute dei lavoratori e della
popolazione, in particolare per le frequenze basse (elettrodotti), soprattutto a
medio-lungo termine. Dobbiamo evitare di cercare rimedi dopo che gli effetti si siano
verificati e siano stati documentati in modo incontrovertibile. Occorre intensificare le
ricerche sulla tipologia e lentità dei rischi e, nel frattempo,
"cautelarsi" valutando benefici e costi.
Per quanto riguarda le radiofrequenze sono noti gli effetti nocivi basati sul
riscaldamento dei tessuti (effetti termici) e sugli effetti indiretti, come le ustioni. Il
Governo italiano da almeno due anni ha promosso unintensa politica di prevenzione e
riduzione dellinquinamento elettromagnetico, anticipando altri paesi. Nel luglio
1997 è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale che ha predisposto un
disegno di legge organico sullintera materia. La proposta di legge è stata oramai
approvata dalla Camera; entro il 1999 può essere la novità normativa ambientale più
importante di questa legislatura e la prima precisa regolamentazione nei paesi
industrializzati.
Nella recente legge sulle comunicazioni il Parlamento ha chiesto poi al Governo di emanare
subito uno specifico decreto relativo alle radiofrequenze. Questo provvedimento è entrato
in vigore il 2 gennaio 1999 e lopuscolo ne spiega obiettivi e contenuti. Il decreto
ministeriale fissa limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici generati da
apparecchi per le telecomunicazioni molto più restrittivi di quelli internazionalmente
riconosciuti da comunità scientifiche e da amministrazioni centrali di altri paesi. Lo
spirito informativo del Decreto è di "
riservare misure più cautelative nei
casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi
prolungati, da parte di ricettori sensibili, non esposti per ragioni professionali".
Il rischio implicito cui si fa riferimento è rappresentato da eventuali malattie in
qualche modo connesse con una esposizione prolungata nel tempo anche a livelli molto
bassi, per cui sono stati adottati anche valori inferiori ai limiti sanitari fissati dallo
stesso decreto, che peraltro erano già cautelativi rispetto alla protezione dai soli
effetti termici e dalla normativa sinora vigente nel contesto internazionale.
Valerio Calzolaio
Sottosegretario di Stato all'Ambiente
Il Decreto n. 381 del 10 settembre 1998 trova le sue origini nella legge n. 249 del
31.7.97 che dispone allart. 1, comma 6, lettera a), n. 15, tra laltro,
lemanazione da parte del Ministero dellAmbiente, dintesa con quello
della Sanità e delle Comunicazioni, di un decreto che fissi "i tetti" delle
radiofrequenze compatibili con la salute umana. Il decreto si compone di 6 articoli e tre
allegati tecnici, che ne sono parte integrante.
1 Campo di applicazione (art. 1)
Lart. 1 definisce il campo di applicazione, che è limitato
allesposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento
ed allesercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nellintervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. Vengono così
regolamentati gli impianti fissi per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base), quelli per
la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli
impianti di comunicazione satellitari, gli impianti fissi utilizzati dai radioamatori,
ecc., con esclusione, quindi, dei sistemi mobili quali, ad esempio i telefoni cellulari,
gli scanner, gli apparecchi CB portatili e tutte le altre apparecchiature (fisse o mobili)
che utilizzano radiazione elettromagnetica nellintervallo di frequenza considerato,
ma che non operano nel settore delle telecomunicazioni o delle trasmissioni
radiotelevisive, quali ad esempio i radar.
Inoltre, è precisato che i limiti di esposizione indicati non si applicano ai lavoratori
professionalmente esposti, ovvero a coloro che, operando nel settore della costruzione,
esercizio, manutenzione, ecc. degli impianti, devono essere a conoscenza dei rischi legati
allesposizione ai campi elettromagnetici e sono periodicamente sottoposti a
controlli sanitari in ottemperanza al D.Lgs. 626/94. Va sottolineato che dipendenti di
società del settore non adibiti alle mansioni connesse con lesposizione a
radiazioni non ionizzanti non sono professionalmente esposti e quindi vanno assimilati
alla popolazione.
2 Definizioni ed unità di misura (art. 2 e Allegato A)
Lart. 2 rimanda allallegato A del Decreto, che definisce le unità di
misura e la terminologia tecnica utilizzata. Viene introdotta la definizione di obiettivi
di qualità, cioè di valori entro cui contenere il campo elettromagnetico per tutelare la
popolazione da eventuali rischi legati allesposizione nel breve, medio e lungo
periodo, valori che possono essere raggiunti utilizzando innovazioni tecnologiche. E
fondamentale sottolineare limportanza di tale definizione, che può comportare
lintroduzione di misure che portano a ridurre ulteriormente lesposizione della
popolazione anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le misure di cautela
definite nel decreto. Lobiettivo di qualità è, in altri termini, uno strumento che
concorre allattuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite
della popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera
nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire la funzionalità dei
servizi di radiocomunicazione.
3 Limiti di esposizione (art. 3 )
Lart. 3, al comma 1, fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico
presente in ambiente libero (Tabella 1). Tali limiti sono definiti per il campo elettrico,
il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione
considerata. Nella zona di campo lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente
superiore alla quantità r eguale alla maggiore fra le quantità l e D2/l , dove le
intensità di campo elettrico E (espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la
densità di potenza S (espressa in W/m2) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite
le relazioni:
E= H x 377
S= E2/377= 377 x H2
la verifica del rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre grandezze è
sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione. Nella regione di campo
vicino è necessario verificare il rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al
campo elettrico ed a quello magnetico mentre perde di significato la misura della densità
di potenza.
I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati
su unarea equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi
intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della
media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto dindagine,
almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1.90 m e 1.10
m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei
minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra
le due (maggiore quindi dellincertezza di quella misura) è opportuno effettuarne
una terza a 1.50 m da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di
indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nellarea in esame al
fine di rilevare il punto di massima esposizione (e non, come nella prassi generale
delligiene ambientale, nel punto dove il soggetto trascorre la maggior parte del
tempo, ovvero in un qualche punto definito "rappresentativo" sulla base di altre
considerazioni a priori).
Tutte le medie sopra riportate devono essere considerate come medie aritmetiche sulla
densità di potenza ovvero come medie quadratiche delle intensità del campo elettrico o
magnetico.
Tabella 1: LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI
|
Frequenza f
(MHz)
|
Valore efficace di intensità di campo elettrico
E
(V/m)
|
Valore efficace di intensità di campo magnetico
H
(A/m)
|
Densità di potenza dellonda piana
equivalente
(W/m2)
|
|
0.1 ¸ 3
|
60
|
0,2
|
-
|
|
>3 , 3000
|
20
|
0,05
|
1
|
|
>3000 , 300000
|
40
|
0,1
|
4
|
Questi valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile agli
individui della popolazione. Nel proseguo del documento sono fornite alcune indicazioni da
seguire per la verifica di tali limiti.
Al comma 2 dello stesso articolo viene presa in considerazione anche la situazione, ormai
sempre più frequente, della presenza contemporanea di segnali dovuti a più sorgenti, nel
qual caso viene imposto che la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a
particolari restrizioni, come precisato nellallegato B del decreto stesso.
4 Misure di cautela ed obiettivi di qualità (art.4 , commi 1
e 2)
In base a considerazioni protezionistiche sono state adottate misure più
restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori sensibili (non esposti per ragioni
professionali) da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizione prolungata
a bassi livelli di campo. Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni
indebite", rispetto alla qualità del servizio che si vuole assicurare, viene
prescritto che la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché
ladeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare
lesposizione della popolazione al campo elettromagnetico.
Per tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore" i limiti di cui allart. 3 sono stati ulteriormente ridotti:
indipendentemente dalla frequenza, a 6 V/m per il campo elettrico, a 0.016 A/m per il
campo magnetico e, solo per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0.1 W/m2 per la
densità di potenza (art.4, comma 2). Tali valori di cautela sono verificati secondo
quanto descritto nel 2° capoverso del paragrafo 2.3.
Il decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi e definiti, fissati
allart. 3, valori di cautela da rispettare nel caso di situazioni in cui è
ragionevole prevedere unesposizione continua della popolazione per più di quattro
ore.
Nello specifico, la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va interpretata come relativa a
tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività
lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati allinfanzia) e loro pertinenze
esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel
tempo (cioè non inferiore a quattro ore nellarco della giornata), e comunque
ricorrente. Ai fini delle verifiche dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad
esempio anche aree esterne quali: balconi, terrazzi, giardini e cortili.
La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un ulteriore fattore
10 di riduzione alla grandezza fisica significativa dal punto di vista dosimetrico, cioè
la densità di potenza, considerata lassenza di dati sperimentali sufficienti. Si
passa così da un valore di 1 W/m2, corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del
campo elettrico nel caso di onda piana equivalente, a 0.1 W/m2, corrispondenti invece a 6
V/m. Tale valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile attualmente in una
grande città dove sono presenti numerosi impianti, tipicamente compreso tra 0.1 e 2 V/m.
Confrontarsi con valori di fondo già presenti in ambito urbano è opportuno per valutare,
indipendentemente da un valore limite di riferimento, la significatività dell'esposizione
ad una determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese
"Low frequency electrical and magnetic fields: the precautionary principle for
national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai campi
elettrici e magnetici a frequenza industriale.
Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione ed
installazione sia degli impianti per la telefonia cellulare che di quelli utilizzati per
le comunicazioni radiotelevisive.
I Comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la
tutela della salute, dellambiente e del paesaggio e la minimizzazione
dellesposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di cautela rappresenta quindi
lo strumento per assicurare che lintroduzione di tecnologie di radiodiffusione e di
radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obbiettivi di
qualità tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di
inquinamento, che senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita.
5 Competenze e controlli (art.4 , comma 3)
Sempre allart.4 (comma 3) viene assegnato a Regioni e Province autonome il
compito di disciplinare:
* linstallazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di
garantire il rispetto dei limiti di cui allart. 3 e dei valori di cautela
precedenti;
* modalità e tempi di esecuzione dei risanamenti;
* il conseguimento di eventuali obiettivi di qualità;
* le attività di controllo e di vigilanza.
Questo implica una riconsiderazione dellattuale distribuzione degli impianti sul
territorio, sia per quanto attiene alla posizione geografica, che per quanto riguarda la
potenza irraggiata, anche in considerazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze
determinato dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Inoltre, le Regioni e
le Province autonome potranno fissare tempi e modalità per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità individuati a livello centrale, a cui i gestori degli impianti
dovranno necessariamente adeguarsi nel breve o nel medio periodo.
Nelle more delladeguamento della specifica normativa regionale e locale, ai fini
della minimizzazione dellesposizione della popolazione, si può eseguire una
valutazione preventiva allinstallazione di nuovi impianti basandosi
sulleffettiva potenza degli stessi, sulle loro caratteristiche radioelettriche e su
quelle geometriche e architettoniche del sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere
soluzioni migliorative. La valutazione preventiva deve tener conto del numero degli
impianti e dei valori di campo elettromagnetico già presenti nel sito.
Appare inoltre opportuno puntare sullo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative
che consentano anche un contenimento dellimpatto paesaggistico.
Le attività di controllo e vigilanza sono svolte:
* dalle Regioni e dalle Province tramite le Agenzie Regionali (o Provinciali) per la
Protezione dellAmbiente (ARPA e APPA) o, dove non sono operative, dai Presidi
Multizonali di Prevenzione (PMP) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);
* dallAutorità Sanitaria e dalle Asl-Dipartimenti di prevenzione per quanto attiene
in particolare agli interventi di natura epidemiologica e sanitaria a tutela e promozione
della salute umana nei luoghi di vita e di lavoro;
* dallISPESL, in ordine alle specifiche competenze in materia di sicurezza sul
lavoro, per la verifica di conformità degli impianti e degli insediamenti produttivi, in
termini di consulenza e supporto allAutorità Sanitaria;
* dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anche per il tramite degli
Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni, relativamente
allassegnazione delle frequenze e alle caratteristiche degli impianti in conformità
con le previste concessioni.
Linstallazione o la modifica degli impianti (di cui allarticolo 1 del decreto
ministeriale) collocati sopra edifici o in prossimità di aree urbane o rurali è soggetto
ad autorizzazione motivata o, ricorrendo le condizioni secondo la specifica normativa, a
concessione edilizia dal Sindaco del Comune nel quale è situato limpianto. In tali
situazioni non può essere seguita la procedura di dichiarazione di inizio attività
(DIA). Le Regioni e gli Enti locali competenti, con propri atti, adeguano, ove ritenuto
necessario, le loro strumentazioni legislative e regolamentari in materia edilizia e
urbanistica.
La valutazione preventiva, anche ai fini della mitigazione dellimpatto
paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni preliminari da parte dellautorità
competente:
* l'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il confronto
con situazioni preesistenti, tramite le ARPA ove funzionanti e i PMP in loro assenza;
* la valutazione, dintesa con le Autorità Sanitarie (Dipartimenti di
Prevenzione-ASL) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL) in relazione
allesistenza di ricettori particolarmente sensibili;
* lindividuazione di soluzioni alternative di localizzazione.
Al fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore i dati sulle
caratteristiche tecniche dellimpianto (in allegato si fornisce uno schema
indicativo). Possono essere inoltre considerate previsioni o richieste di altre
installazioni nellambito della medesima area urbana o del medesimo territorio al
fine di una valutazione integrata degli impatti complessivi.
Tale informazione può consentire anche listituzione di un catasto regionale delle
sorgenti.
6 Risanamenti (art.5)
Qualora i limiti di cui allart. 3, e/o i valori di cui allart. 4, comma
2 risultino superati in zone accessibili alla popolazione o in zone abitative, nelle sedi
di attività lavorative per operatori non professionalmente esposti, devono essere attuate
azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Per quanto attiene alla
riduzione a conformità vale la procedura illustrata nell'allegato C, che è stata
definita sulla base anche dell'esperienza pluriennale delle strutture che oggi
costituiscono le ARPA.
Nulla vieta che nelle situazioni di non conformità i titolari degli impianti possono
determinare una riduzione consensuale dei livelli di campo elettromagnetico mediante altri
criteri, quali ad esempio quello della riduzione iterativa, motivando opportunamente tale
scelta e comunicandola allorgano di controllo.
7 Allegato B Modalità di esecuzione delle misure
e delle valutazioni
NellAllegato B, che come gli altri è parte integrante del decreto, sono
fissati i criteri per le valutazioni e le misure dei livelli di campo. In particolare, la
verifica del rispetto dei limiti e dei valori di cautela potrà essere effettuata sia
attraverso misure che calcoli previsionali; tuttavia, nel caso in cui questi ultimi
facciano prevedere livelli superiori al 50% dei valori massimi previsti dal decreto, sarà
necessario provvedere alle misure dirette del campo elettrico e magnetico, o della
densità di potenza nella regione di campo lontano.
A tale proposito si farà riferimento al valore di 3 V/m per il campo elettrico ed a 0.08
A/m per il campo magnetico, come discriminante tra valutazioni previsionali e misure,
secondo quanto stabilito dal secondo capoverso dellallegato che fa esplicito
riferimento "ai valori di campo elettrico o magnetico".
L'obbligatorietà delle misure è stata inserita non a causa della scarsa affidabilità
dei programmi di calcolo previsionale, ma piuttosto in considerazione della difficoltà di
conoscere in maniera sufficientemente precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad
esempio, le varie caratteristiche tecniche degli impianti. Poiché può accadere che i
siti siano oltremodo complessi con un assai elevato numero di impianti e che i parametri
di progetto o quelli dichiarati dai produttori degli impianti o dai loro gestori, possano
differire da quanto riscontrabile nella realtà, nellottica della massima cautela
possibile, si è privilegiato il momento della misura, almeno nei casi in cui gli errori
nei parametri di ingresso possono essere significativi.
Per quanto riguarda le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga e nel caso in
cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela è consigliabile
effettuare unanalisi in banda stretta dei segnali presenti, oltre il 75% dei
suddetti limiti tale analisi diventa assolutamente necessaria. A causa delle dimensioni
non trascurabili delle antenne (ad esempio 1.2 m x 0.4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm
per i dipoli in mezzonda e circa 0.4 m x 0.5 m per le log periodiche) è sufficiente
un solo punto di misura a 1,5 m di altezza.
In ogni caso è necessario che siano precisate le condizioni di funzionamento degli
impianti esistenti, al momento delle rilevazioni: tali condizioni dovrebbero rispecchiare
la massima potenzialità degli impianti stessi o consentire di valutare il valore di campo
presente in quelle condizioni per estrapolazione. Qualora ciò non fosse possibile sarà
necessario effettuare misure in banda stretta sulla base delle quali ricostruire i valori
massimi di esposizione attesi su qualunque intervallo di 6 minuti.
Per la verifica dei limiti di Tab.1 le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili
alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela
di cui allart. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici
di maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle
antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad
esempio edifici destinati allinfanzia, scuole, ospedali.
Al fine di valutare ladeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare,
tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano
isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di calibrazione noto con unincertezza
massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti
utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge 273/91
è stato istituito il Servizio Italiano di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce
il riferimento nazionale.
8 Allegato C Riduzione a conformità
Le sorgenti che concorrono al superamento del livello limite possono essere
diverse. I criteri di riduzione a conformità dovranno tenere conto di quanto ogni
sorgente contribuisce al livello globale di campo elettrico, penalizzando maggiormente le
sorgenti che producono un maggiore inquinamento elettromagnetico.
Per questo scopo il processo di riduzione a conformità previsto dal D.M. si articola in
due fasi:
1. riduzione dei contributi Ei al campo elettrico globale che singolarmente superano il
valore limite,
2. nel caso in cui, dopo avere attuato la riduzione di cui al punto 1), il livello globale
di campo elettrico fosse ancora maggiore del limite, si riducono tutti i contributi, ad
esclusione dei contributi inferiori ad 1/100 del livello limite ai quali, pertanto, non
verrà applicato alcun coefficiente di riduzione, di un eguale fattore in modo tale che il
livello globale si riduca a 0,8 volte il valore limite. La scelta di ridurre ad un valore
inferiore al valore limite è dettata da un principio di cautela che tiene conto della
tipica incertezza associata alle misure strumentali.
La prima fase non sarà necessaria nel caso, assai frequente, in cui vi sia un superamento
del valore limite senza che alcun contributo superi singolarmente il limite stesso.
I fattori di riduzione da applicare ai diversi contributi sono determinati in modo tale
che il livello globale di campo elettrico risultante sia ridotto ad un valore inferiore a
Ö 0,8 @ 0.9 volte il limite (il coefficiente 0.8 è riferito al quadrato del campo
elettrico), invece che ad un valore inferiore strettamente al limite. In questo modo si
tiene conto del fatto che le misure ambientali, sulla base delle quali si è rilevato il
superamento del limite, sono affette da un errore che potrebbe comportare una sottostima
del livello reale di campo. Ridurre il livello di campo misurato ad un valore inferiore a
circa 0,9 volte il limite, rappresenta quindi una maggiore forma di tutela
sulleffettivo rispetto del limite del livello reale di campo elettrico.
Lerrore nella rilevazione sperimentale del campo elettrico è inevitabile perché
connesso alle indeterminazioni intrinseche al metodo di misura e risulta particolarmente
significativo nelle rilevazioni ambientali, dove le condizioni meno controllate della
misura comportano un aumento delle incertezze associate al dato rilevato.
Nel caso in cui si riscontri un livello di campo elettrico globale E, in un determinato
intervallo di frequenze, superiore al valore limite corrispondente a quellintervallo
oppure superiore ai valori di cautela di cui allarticolo 4 comma 2 qualora trattasi
di ambienti adibiti a permanenza prolungata, occorrerà attuare azioni di risanamento su
tutte le sorgenti che operano con frequenze comprese nellintervallo stesso o che
contribuiscono al superamento del valore di cautela. A tal proposito, è opportuno
specificare che il valore Li di cui allallegato C, va inteso oltre che come il
limite desunto dalla tabella 1 anche come il valore di cautela di cui allarticolo 4
comma 2, laddove applicabile.
Vengono di seguito illustrati alcuni esempi applicativi con lo scopo di chiarire le
modalità da seguire previste dal decreto.
9 Esempi di calcolo per la riduzione a conformità
9.1 Caso 1
In un punto di misura si rilevano segnali provenienti da due trasmettitori
radiofonici, un trasmettitore televisivo ed una stazione radiobase per telefonia mobile. I
trasmettitori radiofonici emettono segnali alle frequenze di 89 MHz e 95 MHz, quello
televisivo alla frequenza di 599.25 MHz (frequenza del segnale video canale 38) e
la stazione radiobase presenta due portanti con frequenze di 944 MHz e 948 MHz. I livelli
di campo elettrico misurati sono i seguenti:
| Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo elettrico - E(V/m) |
Limite corrispondente (V/m) |
| Radio FM 1 |
89 |
14 |
20 |
| Radio FM 2 |
95 |
23 |
20 |
| Televisione |
599,25 |
6 |
20 |
| SRB |
Portante 1 |
944 |
0,18 |
0,25 |
20 |
| |
Portante 2 |
948 |
0,18 |
|
20 |
La somma dei contributi relativi, definiti come: Ci = Ei2/Li2, è uguale a 1.9 e, quindi,
maggiore di 1. Con Ei si intende il contributo della singola (i-esima) sorgente, pertanto
se una stessa sorgente emette su più frequenze, come nel caso della stazione radio base,
per individuare il contributo della sorgente occorrerà sommare quadraticamente i
contributi delle singole frequenze di emissione.
Inizialmente occorrerà ridurre la sorgente radio 2 la quale, singolarmente, produce un
contributo superiore al limite (23 V/m). Il coefficiente di riduzione b si ricaverà sulla
base della relazione: b = (0.8Li2)/Ei2 = 0.6. In seguito allapplicazione del
coefficiente di riduzione così calcolato per il contributo relativo, la sorgente radio 2
ridurrà il livello di campo elettrico, di un coefficiente pari a Ö b = 0.78, passando da
23 V/m a 17.8 V/m.
Si avrà quindi la seguente situazione globale:
| Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo elettico - E(V/m) |
Limite corrispondente (V/m) |
| Radio FM 1 |
89 |
14 |
20 |
| Radio FM 2 |
95 |
17,8 |
20 |
| Televisione |
599,25 |
6 |
20 |
| SRB |
Portante 1 |
944 |
0,18 |
0,25 |
20 |
| |
Portante 2 |
948 |
0,18 |
|
20 |
Ripetendo la somma dei contributi relativi essa risulta ancora maggiore di 1, per cui
occorrerà applicare il coefficiente di riduzione a tutte le sorgenti che contribuiscono
per più di 1/100. Nel nostro caso la stazione radio base fornisce un contributo relativo
pari a 0.000156, per cui non verrà coinvolta nellulteriore procedura di riduzione.
Il nuovo coefficiente di riduzione a sarà dato da:
dove Cf sono i contributi relativi dei segnali, ricalcolati dopo la prima fase di
riduzione, e superiori ad 1/100 del limite. Seguendo questa procedura si ricaverà un
valore a =0.58 che darà luogo ai seguenti valori di campo, ridotti a conformità:
| Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo elettrico - E(V/m) |
Limite corrispondente (V/m) |
| Radio FM 1 |
89 |
10,7 |
20 |
| Radio FM 2 |
95 |
13,6 |
20 |
| Televisione |
599,25 |
4,6 |
20 |
| SRB |
Portante 1 |
944 |
0,18 |
0,25 |
20 |
| |
Portante 2 |
948 |
0,18 |
|
20 |
9.2 Caso 2
Consideriamo il caso in cui lesposizione sia dovuta ad una stazione radio ad
onde medie con frequenza di trasmissione pari a 999 kHz, due stazioni radiofoniche FM
emittenti alle frequenze di 94 MHz e di 105.5 MHz, rispettivamente, ed un ponte radio con
frequenza di trasmissione pari a 17.5 GHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i
seguenti:
| Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo elettrico - E(V/m) |
Limite corrispondente (V/m) |
| Radio onde medie |
0,999 |
28 |
60 |
| Radio FM 1 |
94 |
17,8 |
20 |
| Radio FM 2 |
105,5 |
3,5 |
20 |
| Ponte Radio |
17500 |
6,2 |
40 |
In questo caso nessuna delle sorgenti singolarmente supera il limite relativo
allintervallo di frequenza di appartenenza, ma la somma dei contributi relativi è:
pertanto occorrerà applicare un coefficiente di riduzione in modo da riportarsi nella
condizione C £ 0.8. Tale coefficiente di riduzione calcolato per i contributi relativi
darà luogo ad un coefficiente di riduzione sul livello di campo pari a Ö a = 0.87, per
cui i valori del campo elettrico ridotti a conformità saranno quelli riportati in
tabella:
| Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo elettrico - E(V/m) |
Limite corrispondente (V/m) |
| Radio onde medie |
0,999 |
24,3 |
60 |
| Radio FM 1 |
94 |
15,4 |
20 |
| Radio FM 2 |
105,5 |
3,0 |
20 |
| Ponte Radio |
17500 |
5,4 |
40 |
9.3 Caso 3
Consideriamo il caso in cui si abbiano le stesse sorgenti e valori di campo del
precedente caso 2 ma in aree residenziali, "in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenza non inferiore a quattro ore". Essendo in questo caso il valore limite pari
a 6 V/m, indipendentemente dalla frequenza, la situazione espositiva sarà rappresentata
dalla tabella seguente.
| Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo elettrico - E(V/m) |
Limite corrispondente (V/m) |
| Radio onde medie |
0,999 |
28 |
6 |
| Radio FM 1 |
94 |
17,8 |
6 |
| Radio FM 2 |
105,5 |
3,5 |
6 |
| Ponte Radio |
17500 |
6,2 |
6 |
Poiché la radio ad onde medie, la radio FM 1 ed il ponte radio superano singolarmente il
limite previsto per le esposizioni residenziali, in una prima fase occorrerà ridurre i
valori di campo emessi da tali sorgenti. I rispettivi coefficienti di riduzione saranno b
1= 0.037, b 2 = 0.091, b 3 = 0.75 per cui i valori ridotti di campo elettrico saranno:
| Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo elettrico - E(V/m) |
Limite corrispondente (V/m) |
| Radio onde medie |
0,999 |
5,37 |
6 |
| Radio FM 1 |
94 |
5,37 |
6 |
| Radio FM 2 |
105,5 |
3,5 |
6 |
| Ponte Radio |
17500 |
5,37 |
6 |
I valori così ricalcolati devono essere ulteriormente ridotti in quanto la somma dei loro
contributi relativi, pari a 2.74, comporta un livello globale di campo elettrico superiore
a 6 V/m.
Applicando il coefficiente di riduzione a , che risulta pari a 0.29, si otterranno infine
i seguenti valori di campo ridotti a conformità:
| Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo elettrico - E(V/m) |
Limite corrispondente (V/m) |
| Radio onde medie |
0,999 |
2,9 |
6 |
| Radio FM 1 |
94 |
2,9 |
6 |
| Radio FM 2 |
105,5 |
1,9 |
6 |
| Ponte Radio |
17500 |
2,9 |
6 |
10. Conclusioni
Il Decreto 10 settembre 1998 n. 381 introduce, per la prima volta, una
regolamentazione dellesposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
generati da impianti fissi per telecomunicazioni nellintervallo di frequenza
compreso tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti ed i valori di cautela introdotti costituiscono i
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e appaiono finalizzati a tutelare
la salute umana dalla esposizione ai campi elettromagnetici e a contenere i livelli
ambientali di inquinamento elettromagnetico, specialmente quando lesposizione assume
carattere di continuità. Le Regioni e le Province autonome assumono un ruolo di primaria
importanza in questo contesto, in quanto responsabili dellemanazione dei regolamenti
e delle linee guida che fissano modalità e tempi per effettuare il risanamento degli
impianti non in regola, della previsione di eventuali obiettivi di qualità, nonché
dellattribuzione dei compiti di controllo e vigilanza sul territorio che, in ultima
analisi, assicurano il rispetto delle norme introdotte.
Allegato 1
ELENCO DATI PER IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONE
* Scheda tecnica dellimpianto, con indicato tipo di antenna installata,
altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
* Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In
tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, lattenuazione in dB del campo
(o deve essere indicato il campo relativo E/E0 ).
* Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per
altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla
valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante.
* Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante.
* In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
* Mappa del territorio circostante allimpianto:
* in scala 1:1500;
* con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un
raggio di
* almeno 300 metri intorno allimpianto;
* con indicazione delle curve di livello altimetriche;
* con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda,
nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di
ognuno;
* con indicazione del Nord geografico.
Allegato 2
Stampato a cura dellAgenzia Nazionale per la Protezione dellAmbiente
Dipartimento Stato dellAmbiente, Controlli e Sistemi Informativi
Settore Monitoraggio e Controllo dellInquinamento Acustico ed Elettromagnetico
Via Brancati, 48 00144 ROMA
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