Le pubbliche amministrazioni
rappresentano i clienti "istituzionali"
di Arpa.
Infatti l'Art.3 della L.R.
19/04795 n°44 recita che "gli Enti
locali e le Aziende unità Sanitarie Locali,
per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale
e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza
si avvalgano di Arpa".
Il punto 2 del predetto art. 3 recita inoltre
che "Arpa assicura agli enti locali e ai
dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità
sanitarie Locali della Regione, attività
di consulenza e supporto tecnico scientifico e
analitico sulla base di apposite convenzioni e
accordi di programma"
Il punto 6 dell'art. 3 L.R 44/95 recita infine:
"L'Arpa e i Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende unità sanitarie Locali, nelle materie
di rispettiva competenza, propongono, secondo
le modalità definite al successivo Art.
17, alle Amministrazioni competenti le misure
cautelari e di emergenza che si rendono necessarie
alla tutela dell'ambiente e della salute".
Pertanto, riassumendo, le attività di
Arpa a servizio degli Enti locali nelle materie
di propria competenza si esplicano in:
- Controllo e prevenzione
- Consulenza e supporto tecnico-scientifico e
analitico
- Proposte
Le competenze legali
di Arpa
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