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(06/03/2007)
Arpa Emilia-Romagna svolge attività di supporto
tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. In particolare,
gestisce il Catasto regionale relativo agli stabilimenti a rischio
di incidenti rilevanti, presiede il Comitato Tecnico di Valutazione
dei Rischi (CVR), istituito dalla L.R. n. 26/2003, successivamente
modificata dalla L.R. n. 4/2007, supporta il Comitato Tecnico
Regionale (CTR) nell´attività istruttoria dei rapporti di sicurezza
delle aziende soggette ad art. 8 D.Lgs. n. 334/99, successivamente
modificato dal D.Lgs. n. 238/05, partecipa, tramite propri
rappresentanti, alle Commissioni ministeriali (disposte dal
Ministero dell´Ambiente) per le verifiche ispettive sui sistemi di
gestione della sicurezza presso gli stabilimenti soggetti ad art. 8
del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.
Arpa, inoltre, provvede allo svolgimento delle verifiche ispettive
per l´attuazione del sistema di gestione della sicurezza presso gli
stabilimenti soggetti ad art. 6 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.
La classificazione delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Le Aziende che producono, trasformano o trattano sostanze
pericolose, del tipo infiammabili, tossiche, esplodenti e
pericolose per l´ambiente sono soggette agli obblighi previsti
D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.
Per poter operare, i Gestori delle aziende a rischio di incidenti
rilevanti devono assolvere ad una gradualità di obblighi in
funzione della quantità di sostanze pericolose detenute.
Il testo coordinato dei sopracitati D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e
D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 si applica agli stabilimenti in
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o
superiori a quelle indicate nell´allegato I.
In particolare, ai sensi dell´art. 6, comma 1, il Gestore degli stabilimenti industriali di cui all´articolo 2, comma 1, è obbligato alla trasmissione di una notifica al Ministero dell´Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando provinciale VV.F. e al CVR contenente una serie di informazioni riguardanti lo stabilimento, l´attività che in esso viene svolta, le sostanze pericolose presenti e l´ambiente immediatamente circostante, con particolare riguardo agli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
Inoltre, ai sensi dell´art. 6 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. i Gestori degli stabilimenti industriali suindicati, hanno l´obbligo di presentare alla Provincia una scheda tecnica che dimostri l´avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità.
Ai sensi, dell´art. 7, comma 1, il Gestore degli stabilimenti di cui all´articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell´uomo e dell´ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma per l´attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Il Gestore deve attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo quanto previsto dall´allegato III del D.Lgs.334/99 e s.m.i.
L´adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del relativo sistema di gestione della sicurezza, vengono periodicamente verificati dall´Autorità di controllo ai sensi dell´art. 25 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.
Infine, ai sensi dell´art. 8, comma 1 della più volte citata normativa statale, per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell´allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il Gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza che deve evidenziare una serie di informazioni, fra le quali rientrano: l´adozione del sistema di gestione della sicurezza, l´individuazione dei pericoli di incidenti rilevanti e le misure di sicurezza atte a prevenirli, la predisposizione di piani di emergenza interni, oltre alle informazioni che consentano di prendere decisioni in merito all´insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di edifici e/o infrastrutture in prossimità di quelli già esistenti.
Le Aziende, dunque, vengono classificate in base alla quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento e, quindi, in base ai pericoli, il che, come abbiamo visto, obbliga il Gestore all´effettuazione di adempimenti di tipologia differenziata.
I Gestori degli stabilimenti caratterizzati da una elevata quantità di sostanze pericolose presenti (alto pericolo) hanno l´obbligo di presentare la notifica, nella forma dell´autocertificazione, agli Enti su indicati e il rapporto di sicurezza (art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.), attualmente al CTR, e di darne informazione alla Regione ai fini dell´accessibilità al pubblico.
I Gestori degli stabilimenti che detengono una quantità più modesta di sostanze pericolose (moderato pericolo), ma pur sempre considerevole (art. 6 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) non devono presentare il rapporto di sicurezza, ma sono tenuti ad inviare la notifica, nella forma dell´autocertificazione, agli Enti su indicati e la scheda tecnica alla Provincia e al Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi.
Gli stabilimenti di cui all´allegato A che detengono quantità di sostanze pericolose inferiori alle soglie indicate nell´allegato I (art. 5 comma 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) sono considerati a basso pericolo d´incidente rilevante e sono tenuti a provvedere all´individuazione dei rischi di incidenti rilevanti e ad integrare il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (ora D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed al rispetto del Decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 1998.
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