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La normativa in materia di acque di balneazione (D.lgs. 116/2008 e D.M. 30/05/2010) classifica le acque di balneazione secondo 4 categorie:
Entro la fine della stagione balneare 2015 tutte le acque devono essere classificate e giudicate almeno "sufficienti". È comunque possibile che le acque siano temporaneamente definite "scarse". Qualora questo si verifichi, le Regioni e le Province autonome, a decorrere dalla stagione successiva, devono:
Se le acque di balneazione sono classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione che le regioni e le province autonome possono anche attuare prima della scadenza del termine dei cinque anni stessi nel caso ritengano che il raggiungimento di una qualità "sufficiente" non sia fattibile o comunque eccessivamente costoso.
LA CLASSIFICAZIONE
Le classificazioni disponibili sono realizzate utilizzando anche i dati della normativa precedente (DPR 470/82). Il D.lgs 116/2008 definisce all´articolo 16 comma 3 l´equivalenza rispettivamente fra Streptococchi fecali ed Enterococchi fecali e quella fra Coliformi fecali ed Escherichia coli.
QUADRIENNIO 2009-2012
Per la stagione balneare 2013 la qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna risulta "eccellente" lungo tutta la costa. Il quadriennio di dati su cui si basa la classificazione è il 2009-2012. Nelle tabelle riportate sotto è disponibile anche il confronto con le classificazioni precedenti (2008-2011 e 2007-2010).
Si precisa che a partire dalla stagione 2013 il numero delle acque di balneazione della provincia di Rimini si è ridotto da 47 a 37 come previsto nella delibera di giunta provinciale (DGP 266/2012).
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