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Strumenti per la valutazione delle emissioni in atmosfera determinate dalla realizzazione di impianti a biomassa
Premessa
La
Deliberazione dell´Assemblea Legislativa
regionale n. 51 del 26 luglio 2011 stabilisce i criteri
generali di localizzazione per l´installazione di impianti di
produzione di energia mediante l´utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e
idroelettrica.
Tale atto prevede che "nelle aree di superamento e nelle aree a
rischio di superamento degli standard di qualità dell´aria si
possono realizzare impianti a biomasse a condizione che sia
assicurato un saldo emissivo uguale o inferiore a zero per gli
inquinanti PM10 e NO2, tenuto conto di un periodo temporale di
riferimento per il raggiungimento dell´obiettivo nonché della
possibile compensazione con altre fonti emissive. A tal fine, il
proponente deve allegare all´istanza autorizzava un documento che
attesti il saldo emissivo dell´impianto, anche attraverso l´impiego
di un assetto impiantistico in regime di cogenerazione o
trigenerazione e la stipula di accordi che assicurino la
realizzazione delle condizioni di compatibilità dello stesso. Gli
accordi possono tra l´altro prevedere l´utilizzo, anche differito
nel tempo, dell´energia termica prodotta dall´impianto per diversi
usi, secondo quanto concordato con le amministrazioni locali
territorialmente competenti."
A tal fine la Giunta regionale ha deliberato i criteri per
l´individuazione del computo emissivo per gli impianti di potenza
termica maggiore di 250 kWt (Del. Giunta Emilia-Romagna 362/2012),
in relazione alla criticità delle diverse aree e alla
conseguente individuazione delle condizioni di
localizzazione.
Per valutare l´entità degli effetti determinati dalla
realizzazione degli impianti stessi e gli effetti delle azioni di
integrazione proposte dai soggetti proponenti l´impianto, sono
stati predisposti due strumenti di calcolo utilizzabili sia dai
soggetti interessati alla realizzazione di impianti a biomassa
all´interno del territorio regionale, sia dalle autorità
territorialmente competenti.
Criteri per il computo emissivo dell´impianto e del
saldo complessivo considerando le azioni integrate
Nelle aree di superamento e in quelle a rischio di superamento
individuate con colori rosso, arancio e gialle nella mappa di
Zonizzazione PM10 /NO2 allegata alla
Delibera A.L. 51 del 26 luglio 2011, è necessario procedere alla
valutazione del saldo emissivo dell´impianto e delle eventuali
azioni integrate previste. Per agevolare e omogeneizzare sul
territorio regionale il calcolo delle emissioni e delle azioni
di integrazione che possono essere indicate dal proponente è
stata realizzata una metodologia semplificata. Gli allegati
relativi ai Criteri per l´elaborazione del computo
emissivo e il Manuale d´uso per il calcolo del computo
emissivo relativo alle azioni integrate aiutano l´utente per
la corretta compilazione del Modulo per il Calcolo delle emissioni
dell´impianto e delle misure d´integrazione che il
proponente deve allegare alla domanda. L´utente può accedere per
la compilazione del modulo alle informazioni
contenute nell´Inventario delle emissioni in atmosfera
della Regione Emilia-Romagna.
Valutazione del rischio di peggioramento della qualità
dell´aria nelle aree in cui sono rispettati gli standard di
qualità
La normativa vigente richiede interventi volti a conservare la
buona qualità dell´aria nelle aree in cui non sono necessari
interventi di risanamento. A tal fine è stato predisposto uno
strumento volontario per una valutazione preliminare del rischio di
superamento degli standard di qualità dell´aria previsti dalla
normativa vigente (media annua di 40 µg/m3 di NO2 e PM10
e 35 giorni anno di superamento del limite giornaliero di 50
µg/m3 di PM10), da applicarsi nelle aree individuate
"verdi" nella mappa di Zonizzazione PM10 /NO2 allegata alla
DAL 51 del 26 luglio 2011. Lo strumento è costituito da un
Abaco per la valutazione preliminare che
consente attraverso l´inserimento di poche informazioni di
effettuare una prima valutazione dell´impatto sulla qualità
dell´aria nell´area di realizzazione del nuovo impianto (1
Km2) e nella zona limitrofa (4 Km2). Un
manuale operativo per l´utilizzo dell´abaco
descrive i criteri utilizzati per la realizzazione dell´abaco e
le modalità di uso, riportate sinteticamente anche nelle note
allegate all´Abaco.
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