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EMAS


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Il Regolamento EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) istituito con il Regolamento CEE n. 1836 del 1993, revisionato con il Regolamento CE n. 761 del 2001 e con il recente Regolamento (CE) n. 1221/2009 ha l´obiettivo di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni di tutti i settori, tramite:

- l´introduzione e l´attuazione di sistemi di gestione ambientale;

- la valutazione obiettiva e periodica (audit) dei sistemi adottati;

- la formazione e la partecipazione attiva dei dipendenti delle organizzazioni;

- l´informazione del pubblico e di tutte le parti interessate.

 

L´organizzazione che decide di adottare il sistema deve:

- stabilire ed adottare una politica ambientale che definisca gli obiettivi dell´organizzazione rispetto all´ambiente;

- effettuare un´analisi ambientale iniziale delle proprie attività, dei prodotti e dei servizi;

- implementare un sistema di gestione ambientale;

- effettuare regolarmente degli audit;

- elaborare una Dichiarazione Ambientale che, in seguito a convalida da parte di un verificatore ambientale e registrazione presso l´organismo competente dello Stato membro, deve essere resa pubblica.

Per mantenere la registrazione EMAS, l´organizzazione deve far verificare gli elementi richiesti in un periodo non superiore ai 36 mesi e la Dichiarazione Ambientale ad intervalli non superiori a 12 mesi.

 

Novità introdotte dal nuovo Regolamento (CE) n. 1221/2009

Il nuovo Regolamento prevede l´adesione volontaria delle organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso.

Non cambiano sostanzialmente le modalità per l´adesione ad EMAS, ma viene prevista, da parte degli Stati membri, l´adozione di misure adeguate ad incoraggiare la partecipazione delle organizzazione di piccole dimensioni.

Restano invariate le tempistiche per il rinnovo (massimo dopo 3 anni) e gli aggiornamenti (annuali), ma sono previste deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni: rinnovo dopo quattro anni e aggiornamenti ogni due a condizioni che:

- non siano previste modifiche sostanziali all´organizzazione;

- non esistano rischi ambientali significativi;

- l´organizzazione non contribuisca a problemi ambientali significativi a livello locale.

Gli Stati membri inoltre devono incoraggiare le autorità locali, in partecipazione con le associazioni industriali, le camere di commercio e le altre parti interessate, a fornire assistenza a distretti di organizzazioni per evitare costi superflui soprattutto per le organizzazioni di piccole dimensioni.

Come novità rilevante, il nuovo Regolamento pone particolare attenzione agli indicatori di prestazione da riportare nella Dichiarazione Ambientale.

Le organizzazioni già registrate in conformità del Regolamento (CE) n. 761/2001 continueranno a figurare nel registro EMAS e si adegueranno alle indicazioni del nuovo Regolamento in occasione della successiva verifica del Sistema di Gestione Ambientale.

 

 

Arpa e EMAS

Organizzazioni registrate in Emilia-Romagna (aggiornato alla Seduta del Comitato del 20/03/2013)




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