Disciplinare tecnico per
le officine per l'esecuzione dei controlli dei gas di
scarico degli autoveicoli
A)
Soggetti autorizzabili
I soggetti abilitati ai
controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli
in circolazione che possono aderire alla campagna
controllo gas di scarico dei veicoli e quindi
autorizzabili dal Comune risultano, secondo
quanto stabilito dall’art. 6 della Direttiva
7 luglio 1998, suddivisi nelle due categorie
sotto riportate.
1. Ufficio provinciale
DTT di Ravenna, o imprese o consorzi o società
consortili previste dall’art. 80, comma 8 del
Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992
“Nuovo codice della strada”, così come
modificato dall’art. 36 del Decreto Legislativo
n° 360 del 10/09/1993 “Disposizioni correttive
e integrative del codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285“
e cioè “imprese di autoriparazione che
svolgono la propria attività nel campo
della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero imprese che, esercendo
in prevalenza attività di commercio di
veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività
di autoriparazione o consorzi o società
consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente
costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro,
in modo da garantire l'iscrizione in tutte e
quattro le sezioni, alle quali il Ministro dei
trasporti o la Provincia con propri atti abbiano
affidato l’esercizio delle attività di
revisioni periodiche dei veicoli a motore”.
2. Imprese iscritte nel registro di cui all'art.
2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle
sezioni "meccanica e motoristica"
o "elettrauto" come stabilito dall’art.
1, comma 1 del Decreto Ministeriale del 28/02/1994
“Individuazione delle imprese abilitate ai controlli
delle emissioni inquinanti” o imprese che, esercendo
in prevalenza attività di commercio di
veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività
di autoriparazione. Queste devono dimostrare
al Comune Servizio Ambiente il possesso di requisiti
tecnico-professionali e di attrezzature per
il continuo e corretto esercizio delle attività
di verifica e controllo dei gas di scarico precisati
nel presente disciplinare.
Il Comune rilascerà
ai soggetti abilitati ai controlli delle emissioni:
1. l’autorizzazione al controllo dei gas di
scarico;
2. l’apposito contrassegno previsto all’art.6
della Direttiva     07.07.98
da esporre in modo ben visibile all’esterno
dei locali.
I soggetti
autorizzati potranno provvedere al ritiro dei
bollini blu, validi su tutto il territorio nazionale
presso il Comune –
Servizio Ambiente, al
costo di euro 1,00 + IVA per il controllo "ordinario"
dei gas di scarico con rilascio del Bollino
Blu e del costo di
euro 0,50 + IVA, per l'attestazione in sede
di revisione con rilascio del Bollino
Blu. Il costo del bollino è da considerarsi
quale rimborso spese per la gestione amministrativa,
statistica, tecnica e contabile. B) Apparecchiatura
di verifica
Le apparecchiature utilizzate
per la verifica delle emissioni inquinanti degli
autoveicoli in circolazione, valide al fine
della campagna controllo gas di scarico devono
essere omologate ai sensi del Decreto del Ministro
dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, del Decreto
Ministeriale del 04/01/2002 e secondo ogni successivo
provvedimento che la direzione generale della
M.C.T.C. intenda adottare per aggiornare la
normativa in relazione all'’evolversi della
tecnologia. Le apparecchiature utilizzate per
la verifica delle emissioni dovranno essere
sottoposte a manutenzione periodica e a taratura
almeno annuale.
Copia della documentazione di taratura dovrà
essere trasmessa al Servizio Ambiente del Comune.
In caso contrario il Comune, previa richiesta
di invio entro i successivi 30 gg. della documentazione
sopraccitata, potrà procederà
all’eliminazione del nominativo dall’elenco
suddetto ed al ritiro del contrassegno.
C) Limiti e modalità
della verifica
I limiti e le modalità
operative per il controllo dei gas di scarico
degli autoveicoli in circolazione sono quelli
utilizzati per le procedure di revisione, ossia
quelli previsti dal Decreto del Ministro dei
Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, dalla direttiva
del Consiglio delle Comunità europee
n. 92/55/CEE recepita con Decreto 5 febbraio
1996, Circolare 88/95 del 6 settembre 1999 e
Decreto Ministeriale del 04/01/2002.
E’ fatto obbligo, ai soggetti
autorizzati di attenersi ai disposti dell’ Ordinanza
Comunale T.L. 1552/2003 - P.G. 54170/03
D) Attestazione verifica
I soggetti autorizzati
ai controlli delle emissioni inquinanti degli
autoveicoli in circolazione, attuato il controllo
con esito positivo, secondo i limiti e la procedura
stabilita al punto C), rilasciano ai proprietari
dell’autoveicolo sottoposto a controllo, un’attestazione
consistente
- in un certificato timbrato e firmato dal quale
si deducano ragione sociale della officina esecutrice,
data di controllo, tipo e targa del veicolo
e valori delle emissioni inquinanti rilevate;
- in un bollino autoadesivo, conforme all'allegato
al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 28 febbraio 1994, punzonato nel
mese del controllo con apposto sul retro il
timbro dell’impresa.
Il bollino dovrà essere applicato sul
parabrezza del veicolo e ben visibile, il certificato
dovrà essere conservato insieme alla
carta di circolazione.
I soggetti autorizzati
alla verifica dovranno poi far pervenire all’ARPA,
con frequenza mensile, copia del certificato
di cui sopra, in cui siano riportati, anche
manualmente, se mancanti, i seguenti dati aggiuntivi,
da utilizzarsi ai fini statistici e di controllo
(art. 5, ultimo comma, Direttiva 7 luglio 1998):
Dati del veicolo: Cilindrata
Anno di immatricolazione
Carburante primario
Km totalizzati percorsi
Comune domicilio proprietario
Num. bollino rilasciato
Analoga documentazione
dovrà essere fornita ad Arpa anche per
quei veicoli che non hanno superato favorevolmente
il controllo, evidenziando l’esito negativo
della verifica.
E) Ispezioni e verifiche
sui soggetti abilitati
Potranno in ogni momento
essere effettuati controlli specifici, da parte
di tecnici dell’Arpa sulle apparecchiature tecniche
utilizzate per le verifiche, sulle modalità
di effettuazione dei controlli nonché
sui veicoli già controllati in uscita
dalle Officine.
Il possesso degli opportuni requisiti tecnico-professionali,
delle idonee attrezzature e del corretto esercizio
delle attività di verifica e controllo
delle emissioni inquinanti degli autoveicoli
in circolazione, così come richiesto,
dovranno sussistere per tutto il periodo dell’autorizzazione
come dichiarato all’atto dell’adesione alla
campagna. Le verifiche di quanto sopra saranno
attuate a campione sia sulle officine autorizzate
che su veicoli, sottoposti a controllo presso
le medesime.
I casi di cessata attività, subingresso
nella conduzione dell’attività dell’impresa,
cessazione di ramo aziendale, trasformazione
societaria, trasferimento di esercizio nonchè
della sede legale o amm.va, ecc. ovvero rinuncia
all’effettuazione del controllo dei gas di scarico
degli autoveicoli, dovranno essere tempestivamente
comunicati per iscritto al Comune – Servizio
Ambiente al fine di apportare le dovute modifiche
alla autorizzazione o di revocare l’atto.
F) Penali
La penale da applicarsi
in caso di inosservanza delle clausole del presente
disciplinare, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni eventualmente previste da norme
di legge, è quantificata da
euro 100,00 a euro 500,00.
Inoltre si provvederà alla sospensione
dell’autorizzazione fino alla dimostrata rimozione
del problema. Avverso la constatazione di addebito
è data facoltà di presentare entro
dieci giorni dal ricevimento dell’atto motivato
eventuali controdeduzioni in forma scritta;
tali controdeduzioni saranno esaminate da ARPA
che valuterà la sussistenza o l’infondatezza
delle motivazioni addotte.
Relativamente alle officine di cui al punto
A, parte 1°, nel caso di inosservanza delle
clausole del presente disciplinare si provvederà
ad inoltrare comunicazione al Dipartimento Trasporti
Terrestri per eventuali ulteriori provvedimenti
qualora ne ricorressero gli estremi.
G) Costo della verifica
Il costo massimo
del controllo (il quale prevede, in caso positivo,
il rilascio del bollino, del certificato e della
consegna ad Arpa dei dati richiesti ai fini
statistici e di verifica andamento della campagna
controllo gas di scarico), compresi gli eventuali
semplici interventi di regolazione ed il successivo
secondo controllo da parte della stessa officina,
è stabilito in sede di Protocollo di
intesa tra la Provincia e le Associazioni di
categoria interessate ;
Non sono compresi, nelle tariffe concordate
interventi di manutenzione diversi dalla semplice
regolazione. Le eventuali regolazioni o manutenzioni
degli autoveicoli non a norma potranno essere
eseguite a cura del proprietario dell’autoveicolo
anche presso officine diverse da quelle in cui
è stato effettuato il controllo. In tal
caso il proprietario del veicolo dovrà
pagare nuovamente per il secondo controllo dei
gas ovunque lo effettui.
Per le officine di cui all’art. 80 del D.Lgs.
285/92 la tariffa verrà pagata dal proprietario
del veicolo soltanto se il controllo dei gas
di scarico non coincide con la revisione.